(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del
                           24 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed oggetto della legge
    1.  La  struttura  del  consiglio  regionale  si ispira a modelli
organizzativi  delle  assemblee  parlamentari nonche' al rispetto dei
principi  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e dei contratti collettivi nazionali.
    2.  La  struttura  e'  organizzata  secondo  i seguenti criteri e
finalita':
      distinzione  delle responsabilita' e dei poteri dell'ufficio di
presidenza  del  consiglio  e  del suo presidente nonche' degli altri
organi consiliari da quelli propri della dirigenza;
      miglioramento  della  produzione normativa con riferimento alla
trasparenza, alla qualita' tecnica e fattibilita' delle leggi,
      controllo   dell'efficacia   delle   leggi   e   dell'attivita'
amministrativa;
      flessibilita' organizzativa e gestione delle risorse umane;
      miglioramento  delle professionalita', della efficienza e della
efficacia delle strutture;
      utilizzo della informazione come risorsa attraverso lo sviluppo
di sistemi di comunicazione interna ed esterna.