(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 17 del 24 marzo 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. La struttura del consiglio regionale si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari nonche' al rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e dei contratti collettivi nazionali. 2. La struttura e' organizzata secondo i seguenti criteri e finalita': distinzione delle responsabilita' e dei poteri dell'ufficio di presidenza del consiglio e del suo presidente nonche' degli altri organi consiliari da quelli propri della dirigenza; miglioramento della produzione normativa con riferimento alla trasparenza, alla qualita' tecnica e fattibilita' delle leggi, controllo dell'efficacia delle leggi e dell'attivita' amministrativa; flessibilita' organizzativa e gestione delle risorse umane; miglioramento delle professionalita', della efficienza e della efficacia delle strutture; utilizzo della informazione come risorsa attraverso lo sviluppo di sistemi di comunicazione interna ed esterna.